Anche quest’anno ci sono aggiornamenti e novità in materia fiscale, importanti da conoscere e ricordare.
In base alla nuova procedura che prevede la predisposizione della dichiarazione da parte delle Entrate, i righi da 8 a 12 del quadro E del modello 730/2015 in cui sono riportati anche i premi per polizze di assicurazione al fine del riconoscimento della relativa detrazione, dovrebbero rientrare tra quelli già compilati sulla base dei dati trasmessi dai soggetti obbligati (datore di lavoro sostituto d’imposta e compagnie di assicurazione).
Se la polizza assicurativa è stata stipulata dal datore di lavoro per il proprio dipendente, il dato relativo all’ammontare da portare in detrazione è in possesso delle Entrate in quanto certificato nelle caselle 71 e 72 della Cu 2015. Invece, nel caso in cui il contribuente abbia stipulato autonomamente una polizza con una compagnia di assicurazioni, il dato relativo all’importo da portare in detrazione dovrebbe essere stato comunicato alle Entrate dalla stessa assicurazione attraverso la piattaforma Sid.
Dal punto di vista sostanziale, in sede di elaborazione del modello 730/2015, l’importo della detrazione del 19% è ora riconosciuta per un importo fino a 530 euro, mentre relativamente ai contratti di assicurazione stipulati contro il rischio di non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana (polizze Ltc) il limite detraibilità, fissato in 630 euro per l’anno 2013, viene ripristinato nella misura originaria di 1.291,14 (al netto dei premi eventualmente versati per assicurazioni sulla vita od aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente).
Stante il differente trattamento delle polizze di assicurazione, esse verranno riportate sul modello 730 con codici differenti: il codice 12, previsto fino all’anno scorso per l’indicazione dell’ammontare da portare in detrazione per i premi per assicurazioni, è stato soppresso e sostituito dai seguenti codici:
- 36 per i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (limite 530 euro);
- 37 per i premi per rischio non autosufficienza (limite 1.291,14).
A seguito della ulteriore riduzione del massimale ammesso in detrazione, il contribuente può arrivare a pagare fino a 144 euro di Irpef in più rispetto a quanto avveniva in precedenza qualora avesse stipulato una polizza contro il rischio morte o invalidità permanente. Sotto questo profilo, le polizze Ltc risultano, quindi, più “convenienti” in quanto il relativo premio risulta soggetto ad un massimale di detrazione più elevato. Le assicurazioni rilasceranno quindi le certificazioni annuali indicando l’importo su cui fruire della detrazione entro il nuovo limite di 530 euro o, per le polizze Ltc, di 1.291,14 euro.
Scompare anche tra gli oneri deducibili quanto versato nella polizza RC Auto come contributo sanitario obbligatorio.
(da articolo Michela Magnani e Maria Lucia Mancuso – Il Sole 24 Ore Supplemento 22/04/2015 e da articolo Avvenire – Addio all’Rc Auto.. – 22/04/2015)
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